Quesito sugli appalti: responsabilità solidale e sicurezza sul lavoro

Il quesito referendario riguarda l’abrogazione della parte dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che esclude la responsabilità del committente per i danni derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.

L’8 e 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari abrogativi. Il referendum sulla responsabilità solidale negli appalti propone un cambiamento con dirette implicazioni sulla sicurezza sul lavoro.

Il testo del quesito referendario

QUESITO «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 1.

Il quesito referendario chiede se l’elettore voglia (sì) o meno (no) l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 … limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

La richiesta di referendum popolare punta all’abrogazione dell’art. 26, comma 4, secondo periodo del d.lgs.

Il quesito referendario mira all’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Che cosa prevede l’articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza

L’articolo 26 disciplina le modalità di affidamento degli appalti e delle prestazioni di servizi, con particolare attenzione alle procedure di selezione e ai requisiti di qualificazione delle imprese.

Alla base dell’articolo c’è una filosofia di fondo, ossia che, i rischi associati all’appalto siano legati alle caratteristiche del luogo di lavoro, all’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e a potenziali rischi di interferenza tra le attività svolte dagli stessi.

Art. 26. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Dunque, per i danni da infortunio del lavoratore che siano conseguenza dei rischi specificamente propri, e quindi caratteristici, della tipologia di lavoro di cui si occupa l’impresa appaltatrice o sub-appaltatrice (che non siano coperti dall’assicurazione pubblica INAIL) NON vi è responsabilità, con obbligo solidale di risarcimento, del committente verso l’appaltatore e di questo verso il sub-appaltatore.

In pratica, oggi un’impresa che affida un lavoro a terzi non è responsabile SE l’infortunio è legato a un rischio tipico del mestiere (es.

In altre parole, se l’evento lesivo è imputabile esclusivamente a un rischio tipico dell’appalto (es. caduta durante lavori in quota gestiti integralmente dalla ditta appaltatrice), il committente non ne risponde.

Che cos’è la responsabilità solidale

La responsabilità solidale è un principio legale che stabilisce che più soggetti sono ugualmente responsabili per un medesimo danno o obbligazione.

Per tutelare i lavoratori, la legge prevede che, nei casi di responsabilità solidale, non sia necessario che il committente abbia delle colpe dirette.

Il committente è responsabile in solido per i danni subiti dai lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore ma non per quelli che sono intrinsecamente legati all’attività specialistica dell’impresa esecutrice.

Rischi interferenziali e rischi specifici

Negli ultimi anni è andata affermandosi una nuova concezione di impresa in cui i modelli organizzativi sono ormai orientati alla crescente esternalizzazione di processi produttivi, sia per effetto delle trasformazioni tecnologiche e organizzative, che per le crescenti richieste del mercato.

L’esecuzione di attività condotte da aziende esterne al sito aziendale e la compresenza di più imprese all’interno delle stesse strutture, costituiscono importanti criticità anche per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza, dal momento che diversi datori di lavoro si trovano a cooperare allo stesso ciclo produttivo in un concorso di obblighi, adempimenti e responsabilità, talvolta sovrapposti o disallineati.

Tale modus operandi, generando confusione a livello organizzativo, può tradursi anche in distorsioni nell’applicazione della normativa della sicurezza di cui al D.Lgs 81/08, soprattutto in merito alla corretta individuazione dei rischi interferenziali e alla attuazione delle più idonee misure di tutela e sicurezza rispetto ad essi.

La distinzione tra “rischi specifici” e “interferenziali” è già complessa.

Il limite del comma 4 dell’art.

Il referendum sulla responsabilità solidale negli appalti riguarda proprio il confine tra i rischi connessi all’organizzazione e al luogo di lavoro del committente e quelli propri dell’attività specialistica dell’appaltatore o del subappaltatore.

Schema rischi interferenziali negli appalti

Perché è stato proposto il referendum

Il quesito è stato promosso dalla CGIL e da altre organizzazioni sindacali e civiche, nell’ambito della campagna “Lavoro Sicuro”.

Il referendum mira a garantire quanto meno l’integrale ed effettivo risarcimento del danno delle vittime (per la parte non indennizzata dall’assicuratore sociale INAIL o IPSEMA) e intende quindi promuovere il rafforzamento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto anche la responsabilità civile solidale può assolvere a una funzione di deterrenza, spingendo chi ha delegato ad altri i propri obblighi in materia - introducendoli nei luoghi dell’impresa - a non disinteressarsi del tutto della sicurezza del lavoro.

Il frequente ricorso al contratto di appalto pone diversi problemi per la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Chi al referendum vota “sì” desidera abrogare la norma che esclude la responsabilità solidale del committente, cioè di chi “origina la catena dei subappalti”.

Lo scopo è quello di eliminare la limitazione della responsabilità che, secondo la normativa oggi in vigore esonera il committente, l’appaltatore e il subappaltatore, dal rispondere, non solo in via diretta (art. 26, 3° comma), ma persino in via solidale (art. 26, 4° comma) del danno patito dalle vittime del lavoro, quando l’infortunio inerisca al “rischio specifico” dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore prescelti dai committenti e subcommittenti per l’esecuzione di un’opera o di un servizio.

La modifica normativa e il contesto degli appalti

La deroga in questione è stata introdotta in seguito.

Ciò è avvenuto ad opera di una normativa intesa a promuovere una organizzazione del lavoro e dell'impresa improntata alla massima flessibilità e alla più estrema frantumazione del processo produttivo, che ha avuto come effetto l’accentuazione della diseguaglianza tra i lavoratori, perseguita attraverso l’abolizione della regola di parità di trattamento a parità di lavoro tra dipendenti del committente e dipendenti dell’appaltatore, stabilita dalla legge n.

Contesto normativo: la norma sotto referendumNel 2023, con la Legge n. 85/2023, di conversione del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), è stato introdotto un nuovo comma 4-bis all’art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Questa disposizione esclude la responsabilità solidale del committente in caso di infortunio subito da un lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, quando l’infortunio derivi da rischi specifici propri dell’attività dell’impresa esecutrice.

Chi ha introdotto la norma?

Questa modifica è stata voluta dal Governo Meloni nel 2023, con l’obiettivo di:

  • delimitare la responsabilità del committente ai soli rischi interferenziali;
  • favorire un assetto più chiaro dei profili di responsabilità in ambito contrattuale.

Nonostante le intenzioni, la misura ha sollevato ampie critiche da parte delle organizzazioni sindacali, dei tecnici della prevenzione e degli esperti giuridici, per il rischio di ridurre le tutele in capo ai lavoratori nei contesti di appalto.

Che cosa cambierebbe con il Sì

Chi vota “sì”, si esprime per abrogare la disciplina vigente.

Se il “Sì” prevale, la clausola che esclude la responsabilità del committente per i rischi specifici verrebbe abrogata.

La norma indicata verrebbe abrogata, rimuovendo così la limitazione alla responsabilità solidale del committente.

In tal caso, l’imprenditore committente sarebbe pienamente e integralmente responsabile, insieme all’appaltatore e ai subappaltatori, per tutti i danni non risarciti dall’INAIL o dall’IPSEMA, senza più alcuna esclusione legata ai rischi specifici connessi alle attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il committente torna ad essere corresponsabile, insieme all’appaltatore e al subappaltatore, anche per i rischi specifici propri delle imprese esecutrici.

Abrogare questo articolo permetterebbe ai cittadini e alle parti sociali di partecipare attivamente alla scelta normativa, favorendo un quadro normativo più equilibrato e orientato alla prevenzione dei rischi occupazionali, attribuendo al Committente più precise responsabilità sia nella scelta di imprese qualificate, sia nel limitare il ricorso all’appalto laddove non necessario.

La maggior responsabilizzazione del Committente funzionerebbe da meccanismo correttivo del mercato delle imprese e contribuirebbe a un possibile innalzamento e diffusione dei livelli di salute e sicurezza, generando una coerenza tra le realtà produttive e il testo di legge.

Implicazioni operative per i committenti

Per i professionisti del settore sicurezza, l’abrogazione avrebbe effetti significativi:

  • Aumento delle responsabilità per il committente, anche in caso di rischi propri delle imprese esecutrici.
  • Necessità di rafforzare le verifiche di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori.
  • Maggior attenzione alla redazione del DUVRI, anche in ambiti finora considerati “autonomi”.
  • Incremento dei controlli e delle azioni preventive da parte del committente per evitare co-responsabilità.

Secondo i promotori, il vantaggio sarebbe quello di spingere le aziende committenti a una maggiore vigilanza sulle attività e le condizioni dei lavoratori delle imprese appaltatrici / sub-appaltatrici, e sarebbe scoraggiato il ricorso a imprese con lavoratori in “nero” o poco formati e professionalizzati in materia di sicurezza.

Che cosa cambierebbe con il No

Se, al contrario, dovesse prevalere il “No”, l’attuale normativa del Decreto Legislativo 81/2008 rimarrebbe invariata.

Si mantiene l’impostazione normativa attuale.

Il committente resta escluso da responsabilità solidale per gli infortuni causati da rischi specifici dell’attività appaltata.

Dall’altra parte, chi sostiene il “no” ritiene che il quesito in questione non sia idoneo a migliorare la sicurezza dei lavoratori in caso di appalto e subappalto; i contrari all’abrogazione ritengono che sia un errore modificare la norma che esclude la solidarietà automatiche tra committente e appaltatore quando si tratta di appalti con “specifiche professionalità”.

Le principali obiezioni all’abrogazione

  • Chi sostiene di votare “No” teme che l’abrogazione possa avere effetti negativi sul sistema produttivo e sulla chiarezza normativa.
  • Aumento del contenzioso: la distinzione tra “rischi specifici” e “interferenziali” è già complessa.

Appalti, subappalti e frammentazione del lavoro

La questione della povertà retributiva è esplosa sempre in relazione a rapporti di lavoro svolti nell’ambito di appalti di servizi interni all’impresa.

Bassi salari e condizioni di insicurezza sul lavoro sono poi due facce della stessa medaglia: la presenza di una serie praticamente infinita di subappalti a cascata genera insieme sfruttamento e deficit di sicurezza, perché in ogni passaggio devono di necessità abbassarsi i costi e i primi a farne le spese sono i salari dei lavoratori e le loro condizioni di sicurezza.

E’ proprio per questo che - se ci pensiamo bene - a morire sul lavoro sono quasi sempre quelli che guadagnano di meno.

Perché gli appalti sono molto spesso la nuova frontiera dello sfruttamento e delle morti sul lavoro.

Contrastare la frammentazione del lavoro: nei cantieri con più livelli di subappalto, la sicurezza spesso si perde.

Gli effetti nei diversi settori produttivi

In Sardegna, dove il tessuto produttivo è composto in gran parte da piccole e medie imprese e dove settori come edilizia, turismo e industria ricorrono frequentemente al sub-appalto, l’abrogazione della norma potrebbe avere impatti rilevanti.

Un voto favorevole - con prevalenza quindi del “Sì” - potrebbe rafforzare la sicurezza nei cantieri e nei servizi stagionali, incentivando una maggiore attenzione nella scelta dei partner imprenditoriali e nella gestione dei rischi di infortunio per i lavoratori.

Negli ultimi anni è andata affermandosi una nuova concezione di impresa in cui i modelli organizzativi sono ormai orientati alla crescente esternalizzazione di processi produttivi, sia per effetto delle trasformazioni tecnologiche e organizzative, che per le crescenti richieste del mercato.

Validità del referendum e date della votazione

Perché il referendum sia valido, è necessario che voti almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

Il referendum abrogativo relativo all'esclusione della responsabilità solidale del committente negli appalti per infortuni derivanti da rischi specifici delle imprese appaltatrici o subappaltatrici si terrà in Italia nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7:00 alle 15:00.

Quesito n°4 - Referendum giugno 2025 - Responsabilità solidale negli appalti

Quesiti e approfondimenti sugli appalti

In questa sezione sono pubblicati i quesiti e le relative risposte dei nostri esperti in materia di gare e appalti.

Le risposte, che derivano dal servizio “L’esperto risponde”, sono validate da soggetti autorevoli e costituiscono una rassegna di faq sui diversi argomenti.

Organizzazione delle stazioni appaltanti

Un unico centro di costo può avere più RUP accreditati presso l’AVCP?

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Certificato di esecuzione lavori

CEL (Certificato esecuzione lavori) Si è verificato questo. Una ditta ha chiesto formalmente il rilascio del C [...]

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Si chiede: - quale è il regime IVA da applicare all’attività di formaz [...]

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Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 “Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Concessione di una struttura per anziani

Nel caso di una concessione di una struttura per anziani, a cui deve essere abbinato un servizio mensa, come deve essere strutturato l’appalto?

Quesito n.

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