Il formaggio esprime un valore che i consumatori sanno sempre riconoscere. Prova ne è il suo ampio richiamo sulle etichette e pubblicità dei più svariati prodotti che ne contengano anche solo l’aroma.
Dalla pasta ripiena alla pizza surgelata, gli snack e i piatti pronti. Nei formaggi fusi, un colpo d’occhio sui marchi più noti basta a identificare almeno un paio di tendenze.
Formaggio fuso filante e sottilette alla mozzarella
Formaggio fuso filante - con la presenza di mozzarella - ovvero saporito, grazie al contributo di Emmental, o Parmigiano Reggiano.
Ma di quale e quanto formaggio si tratta?
La frode è diffusa e ricorre su entrambe le varianti di prodotto.
Allorché le sottilette vengano presentate col nome e l’immagine di un ingrediente caratteristico (es. mozzarella, Emmental) - il cui valore percepito è distintivo - di cui però si occulta deliberatamente la quantità.
La volontà di dissimulare l’effettiva natura e il valore dell’alimento trova conferma nel ricorso a uno stratagemma, che si rivela costituire un vero e proprio raggiro a danno del consumatore.
I prodotti richiamati nell’analisi
| Prodotto | Operatore o marchio indicato | Questione sollevata |
|---|---|---|
| Sottilette ‘Fila e Fondi alla Mozzarella’ | Mondelez | Quantità mozzarella rispetto al totale? |
| Sottilette ‘Cremose Ripiene di Philadelphia’ | Mondelez | Richiamo alla presenza di Philadelphia |
| ‘Fette alla mozzarella Santa Lucia’ | Galbani (Lactalis) | Quota di mozzarella sul totale degli ingredienti? |
| ‘Fettine di Latte Emmental’ | Inalpi | Richiamo all’Emmental |
Il problema della quantità di mozzarella
La questione centrale riguarda la quantità effettiva dell’ingrediente valorizzato nella denominazione o nella presentazione del prodotto.
Nel caso delle Sottilette ‘Fila e Fondi alla Mozzarella’, Mondelez, la domanda è: «Quantità mozzarella rispetto al totale?»
Per le ‘Fette alla mozzarella Santa Lucia’, Galbani (Lactalis), il quesito riguarda invece la «Quota di mozzarella sul totale degli ingredienti?»
Quando un alimento viene presentato attraverso il nome e l’immagine di un ingrediente caratteristico, il consumatore può attribuire a quell’ingrediente un’importanza particolare.
Il problema si pone quando la quantità dell’ingrediente non viene resa adeguatamente percepibile oppure viene occultata, nonostante l’ingrediente costituisca l’elemento distintivo della presentazione commerciale.
Informazioni volontarie e lealtà dell’informazione
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. - ‘non sono ambigue né confuse per il consumatore’, con preciso riguardo alle informazioni volontarie.
I criteri di valutazione della lealtà dell’informazione sugli alimenti, nei termini di cui sopra, ‘si applicano alla presentazione degli alimenti’ nel senso più ampio del termine.
La presentazione comprende il «modo in cui [gli alimenti] sono disposti o contesto nel quale sono esposti».
‘La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche’.
La disciplina non riguarda quindi soltanto le indicazioni obbligatorie riportate nell’elenco degli ingredienti, ma anche la complessiva presentazione del prodotto, comprese le denominazioni, le immagini, la grafica e le informazioni volontarie.
Nome, immagini e valore percepito dell’ingrediente
Allorché le sottilette vengano presentate col nome e l’immagine di un ingrediente caratteristico (es. mozzarella, Emmental) - il cui valore percepito è distintivo - di cui però si occulta deliberatamente la quantità.
Il richiamo alla mozzarella o all’Emmental può incidere sulla scelta del consumatore proprio perché tali ingredienti esprimono un valore riconoscibile.
Il consumatore può pertanto ritenere che l’ingrediente raffigurato o indicato abbia una presenza significativa nel prodotto.
La volontà di dissimulare l’effettiva natura e il valore dell’alimento trova conferma nel ricorso a uno stratagemma, che si rivela costituire un vero e proprio raggiro a danno del consumatore.
La valutazione deve essere compiuta considerando la confezione nel suo insieme e il modo in cui le informazioni sono disposte.
‘La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche’.
La disciplina delle informazioni sugli alimenti
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 - che attua in Italia il regolamento (UE) 1169/11, e stabilisce un regime sanzionatorio per la violazione delle sue norme - prevede quanto segue.
36, paragrafi 2 e 3, del regolamento [UE n.
Come invece prescritto dal reg.
Per approfondimenti, si fa richiamo all’ebook gratuito ‘1169 Pene. Reg. (UE) 1169/11.
Il rispetto delle norme sulle informazioni alimentari deve essere verificato insieme alla correttezza della presentazione commerciale.
Le informazioni non devono essere ambigue né confuse per il consumatore, soprattutto quando riguardano ingredienti valorizzati attraverso il nome, le immagini o altri elementi grafici.
La questione dell’articolo 23 del decreto legislativo 109/1992
Gradirei ricevere un suo parere in merito all’art. 23 del decreto legislativo 109/1992. Ritiene che esso sia stato abrogato con l’art.
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D.
Il d.lgs. 231/17, come si è accennato, abroga lo storico d.lgs.109/92 nella sua quasi interezza.
Fatta salva la sola norma che introdusse l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari realizzati e venduti in Italia, reintrodotta mediante d.lgs.
Sui formaggi freschi a pasta filata decade perciò il fatidico articolo 23 del decreto legislativo 109/92.
Tale norma, si ricorda, restringeva drasticamente le modalità di vendita dei formaggi freschi a pasta filata (mozzarella, fiordilatte e simili).
Occorre tuttavia segnalare l’esistenza di interpretazioni diverse rispetto a quella offerta dallo scrivente.
La questione dell’articolo 23 riguarda dunque una disciplina storica relativa ai formaggi freschi a pasta filata, mentre la valutazione delle Sottilette alla mozzarella riguarda la corretta presentazione del prodotto e la trasparenza sulla presenza dell’ingrediente caratterizzante.
La mozzarella e la valorizzazione dell’origine
La Mozzarella di Gioia del Colle ha finalmente ricevuto il via libera del Ministero dell’Agricoltura, in vista della sua registrazione come DOP a livello europeo.
I produttori campani arrogavano infatti l’irrealistico monopolio su un nome, mozzarella, che è invece tra i più inflazionati a livello planetario.
La pseudo-mozzarella con cagliata congelata di provenienza estera addirittura non si distingue in etichetta rispetto a quella autentica, a causa di lacune legislative tuttora irrisolte.
Ma invece di affrontare i temi che davvero incidono sulla identificazione e valorizzazione dell’autentica mozzarella italiana realizzata col latte fresco, (3) si disperdono risorse in sciocche battaglie di campanile.
L’associazione ‘Treccia della Murgia’, dopo avere raccolto parere favorevole della Regione Puglia, ha depositato al Ministero delle Politiche Agricole il disciplinare di produzione della Mozzarella di Gioia del Colle.
La zona di produzione è ristretta ad alcuni Comuni nelle provincie di Bari e di Taranto (disciplinare, articolo 3).
Il latte fresco impiegato deve derivare da vacche allevate al pascolo per almeno 150 giorni l’anno, nutrite in prevalenza con erba e fieno di erbaio polifita (per almeno il 70% della sostanza secca), oltre a leguminose, cereali e sottoprodotti della loro lavorazione, carrube (art.

La lavorazione - secondo le antiche tradizioni locali - prevede l’impiego di solo latte crudo, con precise caratteristiche (quanto a tenori di grassi e proteine).
Il siero-innesto per la coagulazione deriva dalle produzioni precedenti, beneficiando così di micro-flore autoctone.
Clima mediterraneo, ventilazione dei mari Adriatico e Ionio, terreni calcarei ricchi di timo spontaneo, manualità diffusa, e la deliziosa treccia è pronta.
Nel solco di una tradizione documentata fin dai primi del ‘900.
Che altro dire?
Indicazioni geografiche e presentazione del formaggio
Sottolineo che il formaggio in questione non è realizzato ad Agerola, né risulta essere stata prodotto a partire da latte di Agerola e del suo comprensorio.
L’etichetta in esame riporta in grandi lettere maiuscole, subito dopo il nome commerciale ‘provola’, la dicitura ‘lavorazione Agerola’.
Senza tuttavia specificare cosa ciò significhi.
La presentazione di un prodotto può quindi evocare un luogo, una lavorazione o una tradizione senza chiarire adeguatamente il significato dell’indicazione.
Un indirizzo dell’operatore responsabile privo dell’indicazione del Comune, in violazione del reg. UE 1169/11, articolo 9.1.h.
Tale ultima ipotesi dovrebbe in ogni caso venire sostanziata con argomenti specifici, nel rispetto del terzo criterio di lealtà delle pratiche commerciali.
I criteri di valutazione della lealtà dell’informazione sugli alimenti, nei termini di cui sopra, ‘si applicano alla presentazione degli alimenti’ nel senso più ampio del termine.
La tutela del consumatore richiede perciò che il significato delle indicazioni volontarie sia comprensibile e che la presentazione complessiva non generi una percezione diversa dalla reale natura del prodotto.
Il ruolo dell’operatore responsabile
Indirizzo operatore responsabile, risponde l’avvocato Dario Dongo.
Un indirizzo dell’operatore responsabile privo dell’indicazione del Comune, in violazione del reg. UE 1169/11, articolo 9.1.h.
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 - che attua in Italia il regolamento (UE) 1169/11, e stabilisce un regime sanzionatorio per la violazione delle sue norme - prevede quanto segue.
La corretta identificazione dell’operatore responsabile costituisce un elemento essenziale dell’informazione alimentare.
La verifica dell’etichetta deve quindi considerare tanto la composizione e la quantità degli ingredienti valorizzati quanto l’identità e l’indirizzo dell’operatore responsabile.
Altri riferimenti normativi e professionali
V. Dario DongoDario Dongo, lawyer and journalist, PhD in international food law, founder of WIISE (FARE - GIFT - Food Times) and Égalité.
FARE (Food and Agriculture Requirements).
(1) Cfr. d.lgs.
(1) Reg.
(2) Reg.
(3) Reg.
(4) Reg.
(5) Reg.
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