La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis c.p. dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non equivale a una sentenza di condanna.
La distinzione assume particolare rilievo quando al reato siano collegate sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, la confisca del veicolo, l’ordine di demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La decisione della Corte di cassazione sulla sospensione della patente
Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2022, pronunciando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Trento ha dichiarato C.A. - imputato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. C del codice della strada - non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., applicando la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo di difensore Avv. Nicola Canestrini, che si duole dell'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida anche nel caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto, deducendo vizio di violazione di legge.
Sostiene, al riguardo, che sussiste una previsione espressa circa la applicazione delle sanzioni accessorie in caso di sentenza di patteggiamento, previsione che è invece del tutto assente per le ipotesi di sentenze di proscioglimento, qual è quella con la quale viene riconosciuta la particolare tenuità del fatto.
Conclude, dunque, che l'applicabilità della sanzione sarebbe contraria al principio di legalità.
Prospetta anche questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 25, 27 della Carta Costituzionale.
Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite di questa Corte si sono espresse sulla questione relativa all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. affermando che le sanzioni accessorie restano applicabili e che la relativa competenza spetta al Prefetto e non “al Giudice penale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592 - 01, così massimata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge").
Nella motivazione della suddetta pronuncia, si legge: "In breve, quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, Le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica.
Tale regola è espressa testualmente con riferimento all'istituto della prescrizione, ma ha impronta per così dire residuale: è cioè dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino.
Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non è punibile per la sua tenuità e non si fa quindi luogo ad una pronunzie di condanna".
Il principio affermato dalle Sezioni Unite
Come espressamente riconosciuto nei motivi di ricorso, detto orientamento è stato ribadito da questa Corte, che ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto, mentre per la confisca la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.
Le Sezioni Unite con le sentenze nn. 13681 e 13682 del 25 febbraio 2016, si sono pronunciate in ordine al quesito, posto con le ordinanze di rimessione nn. 49824 e 49825 del 3 dicembre 2015, concernente: la possibilità di applicare la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) alle fattispecie contravvenzionali di cui all’art.
Va detto, sin da subito, che le Sezioni Unite si sono espresse favorevolmente in ordine all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.
- Nella fattispecie, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la Quarta Sez. Pen.
- le sanzioni amministrative accessorie per la guida in stato di ebbrezza sono applicabili anche in caso di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione, gli artt. 224 e 224 ter del C.d.S.
La Corte intende ribadire il consolidato orientamento citato, rilevando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, posto che non risulta affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l'illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato, in conformità della ratio ispiratrice della norma volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.
Il dispositivo della sentenza
In ossequio ai principi testè richiamati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la conferma della sospensione della patente di guida che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Trento.
La Corte di cassazione ha quindi stabilito che il giudice penale non può applicare direttamente la sospensione della patente nella sentenza ex art. 131-bis c.p., pur restando applicabile la sanzione amministrativa accessoria.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.
Accertamento del fatto e applicazione della sanzione
La soluzione adottata dalla Corte si fonda sulla distinzione tra l’accertamento del fatto e l’applicazione della pena.
La stessa, come detto, non esclude la tipicità del fatto e dunque il carattere di illiceità del comportamento ma, una volta accertata la sussistenza di una fattispecie penalmente completa, la esenta dalla pena.
Conseguentemente si può senza alcun dubbio escludere che la sentenza che accerti la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La sentenza ex art. 131-bis c.p. sarà sempre appellabile sia dal pubblico ministero che dall’imputato.
Pur trattandosi di una sentenza di proscioglimento, questa presenta infatti tratti non del tutto favorevoli per l’imputato.
Il tema è stato più volte affrontato dalla Suprema Corte che tendenzialmente ha sempre annoverato la sentenza in parola tra quelle di proscioglimento.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
La particolare tenuità del fatto: natura e funzione
L’istituto è stato introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, che ne ha disciplinato sia gli aspetti sostanziali (art. 131-bis c.p.) che processuali (artt. 411, 469 e 615-bis c.p.p.), con l’intento di ricomprendere tutte quelle situazioni nelle quali, data la scarsa offensività del fatto, una qualsiasi sanzione penale appaia sproporzionata.
D’altronde, la dottrina aveva più volte sollecitato l’introduzione di una fattispecie quale quella in commento, al punto che in tutti i progetti di riforma del sistema penale delle ultime legislature erano previste ipotesi similari.
È bene pero sottolineare come si tratti, in realtà, di un istituto non del tutto nuovo, essendo previste figure di tal fatta nel processo minorile (art. 27, d.p.r. n. 448 del 1988) e nei procedimenti innanzi al giudice di pace (art. 34, d.lgs. n.
Proprio nel momento in cui il legislatore contemporaneo ha optato per l’introduzione dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto si è, dunque, trovato di fronte a due modelli, quelli appena richiamati, tra loro parzialmente differenti.
Mentre la previsione del processo minorile si caratterizza per essere configurata come una causa di non punibilità, viceversa, l’ipotesi disciplinata dal d.lgs. n.
Alla luce di quanto sin qui detto, sembra cogliere nel segno quella dottrina che sottolinea come l’art.
I presupposti di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Sul piano operativo, il legislatore ha delimitato l’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto con specifico riferimento alla pena edittale prevista in astratto.
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
L’art. 131-bis, comma 4, c.p., stabilisce i criteri di determinazione della pena prevedendo che: non si tiene conto delle circostanze comuni; si tiene conto delle circostanze per le quali sia prevista una pena di specie diversa; si tiene conto delle circostanze a effetto speciale; per le circostanze a effetto speciale è altresì escluso il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art.
Ha destato, invece, qualche perplessità la scelta di non menzionare il delitto tentato.
Sul punto, innanzitutto deve osservarsi che è ormai consolidato l’orientamento che vede nel delitto tentato una figura autonoma di reato caratterizzata dalla combinazione dell’art. 56 c.p.
In secondo luogo, il tenore letterale dell’art. 131-bis c.p. non contempla, ma non esclude, il delitto tentato.
Da ultimo, l’opposto orientamento porta a conclusioni francamente aberranti e inique.
La particolare tenuità dell’offesa
In primo luogo, la particolare tenuità dell’offesa deve essere desunta dagli elementi che ineriscono prevalentemente il momento obiettivo dell’illecito penale.
Vengono dunque in gioco le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutati alla stregua dei parametri di cui all’art.
Si tratta, con tutta evidenza, di una valutazione ampiamente discrezionale da intendersi sia come danno civile (danno risarcibile) subito dalla parte offesa, sia come danno cd.
Proseguendo oltre, le Sezioni Unite, hanno specificato come il dato normativo del nuovo art. 131 bis c.p. investa il giudice di effettuare una “valutazione complessa che ha a oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p.”.
Secondo la Corte, dunque “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica; è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore”.
Bisogna, pertanto, operare una distinzione tra fatto tipico di reato e fatto storico, al fine di valutare la particolare tenuità, dal momento che è solo il fatto storico ad assumere rilevanza in ordine al giudizio di tenuità di cui all’art. 131 bis c.p.
Del resto, affermano le Sezioni Unite, se così non fosse, sovrapponendo impropriamente il fatto tipico di reato con il fatto storico, si finirebbe per giungere alla paradossale inapplicabilità dell’istituto della particolare tenuità anche alla categoria dei c.d.
Ancora, la Corte di Cassazione ha precisato come la valutazione richiesta dall’art. 131 bis c.p. debba essere necessariamente ancorata agli indicatori relativi: alla condotta ed alle modalità di estrinsecazione della stessa; alla colpevolezza e, quindi, all’intensità del dolo ed al grado della colpa; all’entità del danno o del pericolo ovvero alle conseguenze dannose o pericolose della condotta di reato posta in essere.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Ai fini dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod.
La non abitualità del comportamento
Perché possa ritenersi applicabile l’art. 131-bis c.p. si richiede, inoltre, la non abitualità del comportamento.
La prima ipotesi non presenta particolari problematiche e ricorre per i soggetti che, ai sensi degli artt. 102 ss. c.p., siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
La seconda eventualità concerne quei soggetti che abbiano commesso più fatti della stessa indole anche se ciascuno, isolatamente considerato, debba essere considerato particolarmente tenue.
In altri termini, l’art. 131-bis c.p.
La terza ipotesi di inapplicabilità concerne i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La norma non si segnala per essere particolarmente chiara; sembra tuttavia potersi concludere che l’abitualità si riferisce ai reati eventualmente abituali; la reiterazione concerne i reati necessariamente abituali.
Appare invece ancora difficile comprendere se le condotte plurime rappresentino una ripetizione delle condotte reiterate o si riferiscano piuttosto alla realizzazione di più atti rispetto a quelli descritti nella fattispecie.
Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131 bis c.p., devono coesistere entrambi i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità della condotta.
Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato per acquisire rilievo, deve riferirsi allo specifico fatto di reato commesso e non ad una generica attitudine al rispetto, da parte dell’imputato, del bene-interesse tutelato dalla norma penale ed in ogni caso non potrà di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art.
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia a carico dell’imputato possono essere ritenuti sintomatici dell’abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive - anche relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta - e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l’avvio di un procedimento penale.
La reiterazione delle condotte della stessa indole, come nel caso di richieste di denaro per certificati medici, può indicare una diffusa tendenza a violare i doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell’incarico professionale, impedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La causa ostativa della concessione della speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. ricorre in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art.
La guida in stato di ebbrezza
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sulla compatibilità tra l’art. 131-bis c.p. e le contravvenzioni previste dall’art. 186 del Codice della strada.
- Nella fattispecie, con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la Quarta Sez. Pen.
Tra le questioni esaminate vi era la possibile disparità di trattamento tra i soggetti rei della condotta di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) Codice della Strada e quelli rei delle condotte di cui alle lettere b) e c) della stessa norma.
Infatti, colui che venisse colto alla guida in un minimo stato di ebbrezza, compresa tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l, sarebbe sottoposto ad una sicura sanzione amministrativa, mentre i conducenti sorpresi con un tasso alcolico penalmente rilevante, potrebbero sfuggire ad ogni sanzione mediante l’applicazione dell’art.
Le Sezioni Unite hanno escluso la disparità di trattamento tra le fattispecie penali di cui alle lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, C.d.S. e l’illecito amministrativo di cui alla lettera a) della medesima norma.
Ciò, non solo in quanto “l’illecito penale e quello amministrativo presentano differenze tanto evidenti e rilevanti, che delineano autonomi statuti”, ma anche perché “la pena costituisce sanzione specialmente afflittiva e reca comunque un peculiare stigma”.
Un ulteriore rilievo riguardava l’assenza di parametri, cui ancorare il giudizio di tenuità, diversi dal dato quantitativo di superamento delle soglie di tasso alcolico sopra indicate.
In altri termini, il giudice non può sostituirsi al legislatore, il quale, con la previsione delle progressive soglie di punibilità avrebbe già effettuato una valutazione di maggiore o minore pericolosità delle condotte di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.
Con riferimento al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, invece, la Quarta Sez. Pen.
Con riferimento al rifiuto di sottoporsi a test alcolimetrici, le Sezioni Unite hanno statuito che, poiché il suddetto reato sanziona il rifiuto di sottoporsi a test volti ad accertare lo stato di ebbrezza rilevante al fine della configurabilità del reato di cui al secondo comma dell’art. 186 C.d.S., bisogna tenere conto dell’intimo intreccio tra le due fattispecie contravvenzionali.
Ciò in quanto la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S.
Patente, confisca e principio di legalità
La questione centrale riguarda la diversa disciplina delle sanzioni accessorie.
La Corte ha precisato che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto.
Per la confisca, invece, la norma richiede che vi sia stata pronunzia di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.
In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento.
In motivazione la Corte ha precisato che diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.
| Misura | Presupposto | Autorità competente in caso di art. 131-bis c.p. |
|---|---|---|
| Sospensione della patente | Accertamento del fatto | Prefetto |
| Confisca del veicolo | Sentenza di condanna o patteggiamento | Non applicabile dal giudice penale in caso di art. 131-bis c.p. |
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.
La scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato non risulta irrazionale.
La finalità della norma è volta ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo.
La sospensione della patente, pertanto, conserva una propria funzione preventiva collegata alla sicurezza della circolazione stradale.
La competenza del Prefetto
Quando la sentenza dichiara la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice penale deve eliminare la statuizione relativa alla sospensione della patente.
La trasmissione degli atti al Prefetto consente all’autorità amministrativa di valutare e applicare la sanzione accessoria secondo le competenze previste dal Codice della strada.
Le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell'amministrazione pubblica.
La regola trova applicazione nelle situazioni in cui non vi sia una pronuncia di condanna.
La sentenza ex art. 131-bis c.p. non impedisce quindi l’applicazione della sospensione della patente, ma impedisce al giudice penale di disporla direttamente.

Ordine di demolizione e rimessione in pristino
La medesima problematica si è posta in materia urbanistica e paesaggistica.
La Suprema Corte si pronuncia sulla compatibilità tra la sentenza ex art. 131bis c.p.
Nel caso analizzato, in particolare, un soggetto è stato tratto a giudizio con una contestazione ai sensi degli artt. 31, comma 1 e art. 44, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001 e, artt. 142, 146 e 181 del d.lgs. n.
Nel giudizio di merito il reato è stato dichiarato non punibile ai sensi dell’art. 131bis c.p., tuttavia il tribunale ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del d.p.r. n. 380 del 2001, art. 41 e d.lgs. n. 42 del 2004, art.
Con un unico motivo di ricorso, l’imputato ha lamentato la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per errata applicazione del d.p.r. n. 380 del 2001, art. 41 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Ciò alla stregua del consolidato orientamento di legittimità per il quale la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art.
Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2, stabilisce che con la sentenza di condanna per il reato paesaggistico viene ordinata la rimessione in pristino, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, prescrive che con la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
Orbene, nella sentenza impugnata, il Giudice ha ordinato genericamente la rimessione in pristino, espressione ricomprensiva anche dell’ordine di demolizione, non all’esito della condanna, ma di una pronuncia definita di assoluzione, in realtà di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis c.p., nonostante contenga un accertamento di responsabilità, non configura una condanna ai fini e per l’applicazione degli ordini di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, art. 31 e d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, che peraltro il giudice penale impartisce in modalità concorrente con l’autorità amministrativa.
Pertanto, tali ordini sono del tutto incompatibili con la pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Rappresentando questi ordini delle sanzioni amministrative accessorie alla sentenza di condanna, in mancanza di tale specifica sentenza, il relativo potere di disposizione è precluso al giudice penale restando solo in capo all’autorità amministrativa.
Il contrasto interpretativo nella giurisprudenza
La conclusione raggiunta non è però pacifica nella stessa giurisprudenza di legittimità.
Nella nota sentenza Longoni, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice penale dovesse applicare le sanzioni amministrative accessorie, in quel caso la sospensione della patente, anche a fronte di una sentenza ex art. 131-bis c.p.
Da tale carattere la pronuncia che in questa sede si commenta fa discendere l’impossibilità per il giudice penale di applicare la sanzione amministrativa accessoria della demolizione dell’opera asseritamente abusiva.
In particolare, si ritiene infatti che essendo presupposto necessario per la sanzione la pronuncia di una sentenza di condanna o un atto alla stessa equiparabile, l’ordine di demolizione sarebbe ontologicamente incompatibile con la sentenza ex art.
Le regole processuali della declaratoria ex art. 131-bis c.p.
All’esito delle indagini preliminari, laddove il pubblico Ministero ritenga che sussistano le condizioni di applicabilità dell’art.
Di questa l’organo dell’accusa è tenuto in ogni caso a darne avviso alla persona offesa - a prescindere da una richiesta ai sensi dell’art. 408 c.p.p. - ma anche all’indagato.
Le ragioni di tale deviazione dal modello ordinario non appaiono difficili da comprendere.
Nel caso di mancata opposizione o di inammissibilità della stessa, il g.i.p procede de plano e, se accoglie la richiesta, provvede all’archiviazione del procedimento con decreto motivato.
Naturalmente anche il contenuto dell’atto di opposizione è modellato sui parametri che caratterizzano la pronuncia ex art.
Tra le ipotesi esplicitamente previste vi è quella che la sentenza ex art. 131-bis c.p. sia emessa ai sensi dell’art.
In tal caso non è riconosciuto alcun potere di veto alle parti, i cui diritti e le cui facoltà sono salvaguardate dalla piena possibilità di interlocuzione nel corso del contraddittorio dibattimentale.
Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, non può pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p. per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., poiché tale decisione richiede l’instaurazione del contraddittorio con l’imputato, la cui mancata osservanza configura una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178 lett.
La Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non punibilità, la dichiara d’ufficio ex art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc.
Particolare tenuità e ulteriori effetti giuridici
La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non produce gli stessi effetti di una piena assoluzione nel merito.
In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il provvedimento di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un elemento valutabile, ai sensi dell’art.
Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche nel caso in cui si tratti di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod.
La sentenza di patteggiamento e la sentenza ex art. 131-bis c.p. restano istituti differenti.
In tema di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per una condanna emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la dichiarazione di estinzione comporta anche la cessazione degli effetti penali della condanna stessa, inclusa l'aggravante della recidiva.
La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, anche in esito alla modifica dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere utilizzata come prova in altro processo penale nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen., ma per fornire prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita di una conferma esterna individualizzante, non richiesta, invece, nel caso in cui la stessa sentenza sia utilizzata come riscontro di altre prove già acquisite.
In caso di sentenza di patteggiamento, il giudice è comunque tenuto a ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, anche se tale ordine non è stato oggetto dell'accordo tra le parti.
Tale disposizione si configura come un provvedimento sanzionatorio autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa e non è esclusa dall'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 445 c.p.p.
Questa disciplina non può essere automaticamente trasferita alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, perché la competenza dipende dal presupposto richiesto dalla singola sanzione.
Diritto Penale (Parte Generale)- Video Lezione n.15: modifica 131-bis -tenuità del fatto-L.173/2020
Altri criteri di valutazione della particolare tenuità
La motivazione della decisione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve essere specifica e approfondita, basandosi sugli indici-criteri di particolare tenuità dell’offesa e non abitualità del comportamento.
In tema di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo, valutando autonomamente la tenuità del fatto senza che ciò comporti un automatismo applicativo che possa abrogare il meccanismo estintivo previsto dal D.Lgs. n.
La condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, anche quando sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen., potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all’art. 133, comma 1, cod.
Ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice deve rilevare se, sulla base dei due “indici-requisiti”, “modalità della condotta” e “esiguità del danno o del pericolo”, sussista l’“indice-criterio” della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della “non abitualità” del comportamento.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile anche al reato di evasione.
Per la configurabilità di tale causa la valutazione deve essere complessa e congiunta, considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile dalle stesse e l’entità del danno o del pericolo, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile nel caso di reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 cod.
L’art. 131-bis del codice penale, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, esclude la possibilità di ritenere di particolare tenuità l’offesa nei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
In tema di furto in abitazione, il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto non può essere applicato quando il reato prevede una pena detentiva superiore ai limiti edittali indicati dall’art. 131 bis c.p.
Pertanto, nel caso di furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis c.p., poiché il limite minimo di pena detentiva è di tre anni e il limite massimo è di sei anni, non è possibile dichiarare il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.
Nel settore dei reati tributari, la condotta susseguente al reato, in particolare il pagamento rateale che copre la quasi totalità del debito tributario, deve essere valutata in modo prevalente rispetto alla gravità del fatto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., come previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. nei reati di frode fiscale, la condotta susseguente di pagamento del debito tributario non costituisce di per sé elemento idoneo a escludere la punibilità per tenuità del fatto quando il reato in contestazione è volto a ostacolare il controllo fiscale mediante l’occultamento di documentazione.
La frustrazione del desiderio di effettuare una specifica vacanza, sommata al danno prettamente economico, può configurare gravità del fatto utile a determinare l’esclusione della configurabilità della scriminante di cui all’art. 131 bis c.p. fattispecie in cui la persona offesa era stata indotta all’esborso di quasi tremila Euro per una crociera mai effettuata, così integrando il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art.
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile all’ente per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio dagli apicali o dai soggetti sottoposti alla loro direzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art.
In tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell’appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d’ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l’art. 131-bis cod.
La predicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.
Ai fini dell’applicabilità al delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131-bis cod.
La disposizione contenuta nella l. 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell’art. 131-bis c.p., ha stabilito che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost.
In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore generale distrettuale, a impugnare la sentenza con la quale il tribunale in grado di appello ha dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora difettino i presupposti della tenuità ovvero le ragioni di inoperatività della norma da ultimo citata.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.
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