Come noto, attraverso il procedimento espropriativo, l’amministrazione può acquisire coattivamente un bene immobile, oppure un diritto reale relativo a esso, quando tale acquisizione sia necessaria per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, riunisce e coordina la disciplina fondamentale della materia, regolando le condizioni per l’esercizio del potere ablatorio, le diverse fasi procedimentali e i criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio.
Il fondamento costituzionale dell’istituto è contenuto nell’art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la proprietà privata può essere espropriata soltanto nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.
La tutela patrimoniale è rafforzata anche dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce a ogni persona fisica o giuridica il pacifico godimento dei propri beni e ammette la privazione della proprietà soltanto per causa di pubblica utilità, alle condizioni previste dalla legge e nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.
In questo quadro, l’indennità di esproprio è destinata a compensare il sacrificio imposto al proprietario e deve essere determinata secondo criteri capaci di riflettere le caratteristiche giuridiche, urbanistiche ed economiche del bene. Il suo ammontare può essere influenzato dalla destinazione urbanistica, dall’edificabilità, dall’utilizzazione effettiva dell’immobile e dalle conseguenze prodotte sulla proprietà residua.
Con il presente articolo intendiamo approfondire i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio e gli strumenti attraverso i quali il proprietario può verificare, contestare o negoziare il valore proposto dall’amministrazione.
Dall’apposizione del vincolo alla dichiarazione di pubblica utilità
Il procedimento espropriativo si sviluppa attraverso una sequenza di atti tra loro funzionalmente collegati.
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato soltanto quando sul bene sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e sia stata determinata, almeno in via provvisoria, l’indennità di esproprio.
Il vincolo preordinato all’esproprio individua i beni destinati alla realizzazione dell’opera pubblica e sorge, ordinariamente, quando diviene efficace il piano urbanistico generale, o una sua variante, che localizza l’intervento.
Qualora l’opera non sia già prevista dallo strumento urbanistico, il vincolo può essere apposto mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa o un altro atto che produca gli effetti di una variante urbanistica.
Il vincolo ha una durata di cinque anni: entro tale termine deve intervenire la dichiarazione di pubblica utilità, pena la sua decadenza, ferma restando la possibilità di una reiterazione adeguatamente motivata.
L’art. 11 del Testo unico prevede la comunicazione dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo, consentendo all’interessato di conoscere tempestivamente la localizzazione dell’opera e di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto.
Un’ulteriore garanzia partecipativa è prevista dall’art. 16 in vista dell’approvazione del progetto definitivo: al proprietario devono essere comunicati gli elementi essenziali dell’intervento, i dati delle aree da espropriare e l’indicazione del responsabile del procedimento.
Quando l’opera è conforme alla pianificazione urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità deriva normalmente dall’approvazione del progetto definitivo o da uno degli altri atti indicati dall’art. 12.
Con essa viene definitivamente riconosciuta la necessità dell’acquisizione coattiva dei beni per la realizzazione dell’intervento.
Al proprietario deve essere comunicata l’efficacia dell’atto e la possibilità di fornire elementi utili per la determinazione dell’indennità di esproprio.
La determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio e il decreto di esproprio
Divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità, il procedimento entra nella fase diretta alla determinazione dell’indennità di esproprio e all’acquisizione definitiva del bene.
Secondo il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 327/2001, il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni interessati, con una descrizione sommaria degli immobili e l’indicazione dei relativi proprietari, formulando per ciascuno di essi una proposta economica.
L’elenco e l’offerta devono essere comunicati agli interessati, ai quali è riconosciuto un termine di trenta giorni per presentare osservazioni scritte e depositare documenti utili alla valutazione.
Questa fase assume particolare importanza, poiché consente al proprietario di contestare tempestivamente eventuali errori catastali, urbanistici o estimativi e di rappresentare le caratteristiche concretamente rilevanti del bene.
L’autorità espropriante può inoltre invitare il proprietario a indicare il valore attribuito all’immobile, eventualmente mediante una relazione esplicativa o una perizia tecnica.
Esaminate le osservazioni, l’amministrazione determina in via provvisoria l’indennità di esproprio e notifica il relativo provvedimento al proprietario.
Entro trenta giorni dalla notificazione, l’interessato può dichiarare di condividere la somma offerta. Tale dichiarazione è irrevocabile e produce conseguenze rilevanti: il proprietario deve consentire l’immissione in possesso e, previa attestazione della piena e libera proprietà del bene, può ottenere un acconto pari all’ottanta per cento dell’indennità.
L’accettazione della stima provvisoria non deve tuttavia essere confusa con l’immediato trasferimento della proprietà, che richiede la stipulazione della cessione volontaria oppure l’emanazione del decreto di esproprio.
Accanto al procedimento ordinario, gli artt. 22 e 22-bis prevedono strumenti acceleratori.
In presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, l’autorità può determinare urgentemente l’indennità provvisoria oppure disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.
Quest’ultima consente l’anticipata immissione in possesso del bene, ma non determina ancora il trasferimento della proprietà, che dovrà intervenire mediante un successivo decreto di esproprio entro il periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Il decreto di esproprio rappresenta l’atto conclusivo del procedimento ablatorio.
Esso dispone il passaggio del diritto in favore del beneficiario, sotto la condizione della successiva notificazione ed esecuzione, e deve indicare gli estremi degli atti presupposti, l’indennità di esproprio determinata e le modalità con cui essa è stata accettata, pagata o depositata.
L’esecuzione avviene attraverso il verbale di immissione in possesso, accompagnato dalla descrizione dello stato di consistenza del bene, e deve intervenire entro il termine perentorio di due anni dall’emanazione del decreto.
Indennità di esproprio: principi generali
La corretta determinazione dell’indennità di esproprio richiede, anzitutto, l’individuazione del momento temporale al quale deve essere riferita la stima.
L’art. 32 del D.P.R. 327/2001 stabilisce che, salvi gli specifici criteri previsti per le diverse categorie di immobili, il valore deve essere determinato sulla base delle caratteristiche possedute dal bene al momento dell’accordo di cessione volontaria oppure alla data di emanazione del decreto di esproprio.
Nella stima dell’indennità di esproprio devono essere considerati i vincoli di natura conformativa che incidono ordinariamente sul diritto di proprietà, quali quelli derivanti dalla pianificazione urbanistica, paesaggistica, ambientale o idrogeologica.
Non devono essere invece computati gli effetti negativi prodotti dal vincolo preordinato all’esproprio, né quelli direttamente connessi alla realizzazione dell’opera pubblica.
La stima deve tenere conto della sua effettiva consistenza, della destinazione urbanistica legittimamente riconosciuta, della conformazione e ubicazione, dell’accessibilità, della presenza di costruzioni e impianti regolari e, più in generale, delle utilità economiche che il proprietario poteva legittimamente ricavare dal bene.
Non possono invece essere valorizzate costruzioni, piantagioni o migliorie realizzate allo scopo di ottenere un’indennità più elevata.
La legge presume tale finalità quando le opere siano state intraprese dopo la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo.
Un rilievo particolare assume l’espropriazione parziale disciplinata dall’art. 33 del Testo unico.
Quando l’acquisizione interessa soltanto una porzione di un bene unitario, l’indennità di esproprio deve comprendere l’intera diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, considerando anche il deprezzamento della parte residua.
Ciò può verificarsi, ad esempio, quando la realizzazione dell’opera riduca l’accessibilità del fondo, ne comprometta l’unitarietà funzionale, imponga una conformazione irregolare o renda più difficoltosa l’utilizzazione della porzione non espropriata.
La giurisprudenza di legittimità conferma che tale risultato può essere ottenuto confrontando il valore dell’intero bene prima dell’espropriazione con quello attribuibile alla porzione residua dopo la trasformazione, oppure calcolando separatamente le singole perdite economiche prodotte dall’intervento.
L’evoluzione dell’indennità di esproprio nella giurisprudenza costituzionale
La disciplina dell’indennità di esproprio ha conosciuto una profonda evoluzione, determinata soprattutto dall’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale.
Per lungo tempo, il legislatore italiano ha adottato criteri di calcolo astratti e riduttivi, fondati sull’esigenza di contenere la spesa pubblica e tali da condurre, in molti casi, al riconoscimento di somme notevolmente inferiori al valore effettivo del bene.
Pur non essendo costituzionalmente necessario che l’indennizzo coincida sempre e integralmente con il prezzo di mercato, esso deve comunque rappresentare un ristoro serio, congruo e ragionevolmente correlato alla perdita subita dal proprietario.
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007.
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità del criterio previsto dall’art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 e, in via consequenziale, dell’originario art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001.
Tale sistema determinava l’indennità di esproprio delle aree edificabili attraverso una formula basata sulla media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, con il risultato di riconoscere al proprietario un importo sensibilmente inferiore al valore di mercato.
La Corte ha ritenuto che una simile compressione fosse incompatibile con l’art. 42 Cost., letto in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e all’art. 117, primo comma, Cost.
A seguito della pronuncia, il legislatore ha modificato l’art. 37 del Testo unico, assumendo come criterio ordinario per le aree edificabili il valore venale del bene.
L’attuale disciplina conserva una riduzione del venticinque per cento quando l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, ipotesi che, proprio per la sua natura derogatoria, non può essere identificata con qualsiasi opera pubblica, ma richiede una specifica finalità riformatrice.
Un’ulteriore svolta è intervenuta con la sentenza n. 181 del 10 giugno 2011, relativa ai terreni non edificabili.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il ricorso automatico al valore agricolo medio, poiché tale parametro, riferito alle colture prevalenti in determinate zone agrarie, prescindeva dalle caratteristiche concrete del fondo e poteva produrre indennizzi non proporzionati al suo effettivo valore economico.
L’evoluzione giurisprudenziale ha quindi progressivamente affermato un principio fondamentale: l’indennità di esproprio deve essere determinata mediante una valutazione concreta del bene, considerando la sua destinazione legittima, le caratteristiche materiali, le possibilità di utilizzazione economicamente apprezzabili e le condizioni del mercato.
Il proprietario non può essere indennizzato attraverso formule puramente astratte che ignorino il reale contenuto patrimoniale del diritto sacrificato.
Indennità di esproprio per aree edificabili e fabbricati
Per le aree edificabili e terreni, l’art. 37 del D.P.R. 327/2001 assume come criterio ordinario il valore venale, vale a dire il prezzo che il bene avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in una libera contrattazione di mercato, tenuto conto delle sue caratteristiche e della disciplina urbanistica vigente.
La stima non può, pertanto, essere ricavata mediante l’applicazione automatica di valori tabellari o catastali, ma richiede una valutazione specificamente riferita all’immobile espropriato.
L’edificabilità legale dipende dalla destinazione attribuita all’area dagli strumenti urbanistici e dalla possibilità giuridica di ottenere un titolo abilitativo.
Non è quindi sufficiente che il fondo sia materialmente vicino a zone urbanizzate o che presenti caratteristiche astrattamente idonee alla costruzione, qualora la pianificazione ne precluda l’edificazione.
Le condizioni concrete dell’area, come la localizzazione, l’accessibilità e la presenza delle opere di urbanizzazione, incidono invece sulla misura del valore, una volta accertata la sua qualificazione edificatoria.
La quantificazione dell’indennità di esproprio deve considerare, tra gli altri elementi, l’indice di edificabilità, la volumetria realizzabile, la destinazione d’uso consentita, la forma e l’estensione del lotto, la necessità di strumenti attuativi, i costi di urbanizzazione e trasformazione, nonché i prezzi riscontrabili per immobili effettivamente comparabili.
Una disciplina specifica è prevista dall’art. 38 per le costruzioni legittimamente edificate, la cui indennità di esproprio è determinata in misura pari al valore venale.
In questo caso assumono rilievo la consistenza e la superficie dell’immobile, la destinazione d’uso, lo stato di conservazione, la qualità costruttiva, l’ubicazione, le pertinenze e l’eventuale capacità di produrre reddito.
La regolarità urbanistica ed edilizia deve essere verificata con particolare attenzione.
Quando una costruzione, o una sua parte, sia stata realizzata abusivamente, la porzione illegittima non può essere valorizzata come un fabbricato regolare: l’indennità viene calcolata considerando la sola area di sedime oppure la parte della costruzione legittimamente realizzata.
| Oggetto | Criterio |
|---|---|
| Aree edificabili | valore venale del bene |
| Terreni agricoli | valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate |
| Costruzioni legittimamente edificate | valore venale |
| Costruzione in assenza di autorizzazione paesistica | sola area di sedime |
Casi pratici e domande svolte sugli espropri
Ai sensi dell'art. 10 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante accordo di programma.
Ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica.
Ai sensi dell'art. 13 co.6 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., la scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 15 co.4 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, anche mediante persone di loro fiducia.
Ai sensi dell'art. 20 co. 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., ai fini della determinazione della indennità di esproprio, il proprietario interessato può designare un tecnico di propria fiducia.
Ai sensi dell'art. 20 co.5 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nei giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione; tale dichiarazione è irrevocabile.
Ai sensi dell'art. 21 co. 3 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, quanti sono i tecnici incaricati di definire l'indennità di espropriazione nominati dall'autorità espropriante? Due tecnici.
Ai sensi dell'art. 21 co. 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., i tecnici incaricati di definire l'indennità di espropriazione comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni almeno sette giorni prima della data stabilita.
Ai sensi dell'art. 23 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il decreto di esproprio indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
Ai sensi dell'art. 24 co. 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., quando deve essere compilato lo stato di consistenza del bene sottoposto ad esproprio? Anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
Ai sensi dell'art. 24 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., quando ha luogo l'esecuzione del decreto di esproprio? Ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.
Ai sensi dell'art. 24 co.7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., decorso il termine previsto per l'esecuzione del decreto di esproprio, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 3 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il "promotore dell'espropriazione" può essere un soggetto pubblico o privato.
Ai sensi dell'art. 32 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
Ai sensi dell'art. 33 co.2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.
Ai sensi dell'art. 34 co. 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.
Ai sensi dell'art. 34 co. 3 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., in caso di controversie tra il proprietario del bene da espropriare e l'enfiteuta, l'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità.
Ai sensi dell'art. 36 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.
Ai sensi dell'art. 37 co. 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nel caso di cessione volontaria di un'area edificabile sottoposta a procedura di esproprio, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato sulla base del valore venale del bene aumentato del 10%.
Ai sensi dell'art. 37 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Ai sensi dell'art. 38 co. 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nel caso di espropriazione di una costruzione realizzata in assenza di autorizzazione paesistica, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime.
Ai sensi dell'art. 39 co. 3 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., è prevista per il proprietario la possibilità di impugnare la stima di indennità proposta nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area.
Ai sensi dell'art. 4 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
Ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
Ai sensi dell'art. 4 co.4 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni e previo accordo con le autorità religiose di competenza.
Ai sensi dell'art. 40 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'indennità definitiva di esproprio di un'area non edificabile coltivata è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate e del valore dei manufatti edilizi legittimamente edificati.
Ai sensi dell'art. 42 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., al fittavolo spetta una indennità aggiuntiva quando per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
Ai sensi dell'art. 45 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il proprietario di un'area sottoposta a procedura espropriativa ha diritto a stipulare col soggetto beneficiario l'atto di cessione volontaria del bene fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio.
Ai sensi dell'art. 46 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'opera pubblica non sia stata realizzata nei termini previsti, l'espropriato può richiedere che siano disposti la restituzione del bene e il pagamento di una somma a titolo di indennità.
Ai sensi dell'art. 47 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., quando è stata realizzata l'opera pubblica, l'espropriato ha diritto alla retrocessione parziale dietro relativo corrispettivo.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., in caso di retrocessione totale di un bene sottoposto a procedura espropriativa ed in assenza di accordo tra le parti, il relativo corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale, su istanza di chi vi abbia interesse.
Ai sensi dell'art. 49 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
Ai sensi dell'art. 51 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., in materia di espropriazione per opere militari, l'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio i beni si trovano.
Ai sensi dell'art. 52-quarter co.5 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
Ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi nel caso in cui l'opera pubblica venga realizzata da un concessionario o contraente generale.
Ai sensi dell'art. 6 co.5 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., all'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.
Ai sensi dell'art. 6 co.7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni può emanare ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., è facoltà del Comune espropriare le aree su cui insistano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione.
Ai sensi dell'art. 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., il decreto di esproprio può essere emanato qualora sia stata determinata l'indennità di esproprio, anche se l'indennità sia stata emanata in via provvisoria.
Ai sensi dell'art. 9 co.1 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
Un rilievo importante riguarda anche la retroazione degli effetti economici, perché dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione i diritti relativi al bene si concentrano sull'indennità.
In presenza di espropriazione parziale, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.
Non si applica la riduzione, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene.
Il procedimento espropriativo è complesso, tecnico e carico di implicazioni economiche. Il calcolo dell’indennità non è un automatismo, ma il risultato di un intreccio tra diritto, tecnica estimativa, urbanistica e fiscalità.
